Mediazione: la presenza personale è obbligatoria?

a cura di Studio Legale Ceccarelli

Con la sentenza n. 8473 del 27 marzo 2019, la Corte di Cassazione, sez. III Civile, si è pronunciata in merito all’obbligatorietà della presenza personale delle parti in mediazione.

A riguardo la giurisprudenza si era espressa escludendo che il cliente potesse essere sostituito dall’avvocato durante la mediazione, sostenendo che la presenza personale delle parti fosse obbligatoria per il successo dell’attività stessa.

La sentenza della Suprema Corte ha però ribaltato questo orientamento, affermando che davanti al mediatore la parte possa esser sostituta da un proprio rappresentante, purché in possesso di apposita procura speciale sostanziale.

La procura deve riportare l’oggetto specifico della mediazione, conferire al rappresentante il potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto. Inoltre, non può essere autenticata dallo stesso avvocato. Sarà infatti necessaria una procura speciale notarile.

(Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza n. 8473 del 27/03/2019)

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