La procura alle liti non coincide con l'incarico professionale
a cura di Studio Legale Ceccarelli
La Suprema Corte, con l’ordinanza n. 6905 del 11/03/2019, ha ribadito che il compenso professionale spetta al difensore che abbia concluso un contratto di patrocinio.
Il contratto di patrocinio è il mandato professionale con cui il cliente conferisce incarico al proprio difensore di svolgere l’opera professionale. Cosa diversa è la procura alle liti: un negozio unilaterale con cui il difensore ha il potere di rappresentare la parte in giudizio. La procura alle liti non è indispensabile per la conclusione del contratto di patrocinio e, soprattutto, non coincide con esso.
L’ordinanza è servita a confermare l’orientamento giurisprudenziale. Un avvocato che agisce per recuperare il credito professionale è tenuto a provare il conferimento dell’incarico professionale, dunque la conclusione del contratto di patrocinio. La procura alle liti di cui all’articolo 83 c.p.c. rappresenta sì un indizio del conferimento dell’incarico, ma di per sé non legittima la richiesta del pagamento del compenso.
(Cassazione civile, sez. II, ordinanza 11/03/2019 n. 6905)