La Corte Costituzionale si esprime sulle notifiche via PEC dopo le 21

a cura di Studio Legale Ceccarelli

La Corte Costituzionale si è espressa con la sentenza n. 75 del 19 marzo 2019, rimediando ad un evidente difetto della normativa riguardante il processo telematico.

La suddetta sentenza ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 16-septies del decreto legge 18 ottobre 2019, n. 179, del decreto legge 24 giugno 2019, n.90, convertito nella legge 11 agosto 2018, n. 114, nel punto in cui prevedeva che la notifica effettuata con modalità telematica, la cui ricevuta di accettazione è generata dopo le 21 ed entro le 24, si perfeziona per il notificante alle ore 7 del giorno seguente e non al momento in cui la ricevuta è stata generata.

Tale divieto di notifica telematica oltre le ore 21 ed entro le 24 risulta introdotto per tutelare il diritto al riposo del destinatario, che altrimenti sarebbe costretto a controllare la propria casella elettronica anche in quella fascia oraria.

Tale fictio iuris non giustifica la limitazione nel tempo degli effetti giuridici della notifica nei riguardi del mittente, al quale viene impedito di utilizzare appieno il termine utile per approntare la propria difesa. Termine che l’art. 155 del codice di procedura civile computa “a giorni” e che, in caso di impugnazione, scade alla mezzanotte dell’ultimo giorno.

La norma in esame risulta, per l’appunto, irrazionale là dove non prende in considerazione la diversità del sistema telematico rispetto a quello tradizionale di notificazione. Quest’ultimo, infatti, è vincolato agli orari di apertura degli uffici, condizione da cui, invece, prescinde totalmente la notificazione telematica.

Tale differenza, del resto, era stata precisamente dichiaratamente dallo stesso legislatore nell’ambito della disciplina del deposito telematico degli atti processuali di parte. Il comma 7 dell’art. 16-bis del d.l. n. 179 del 2012, inserito dall’art. 51 del d.l. n. 90 del 2014, ha infatti sprevisto che il deposito è eseguito quando la ricevuta di avvenuta consegna è generata entro la fine del giorno di scadenza.

(Corte Costituzionale, sentenza n. 75 19/04/2019)

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