13 minuti non bastano per il danno catastrofale

a cura di Studio Legale Ceccarelli

La sentenza n. 132 del 16 gennaio 2019 del Tribunale di Lecce costituisce un'interessante applicazione dei principi giuridici sul danno catastrofale, cioè il danno da paura di morire in conseguenza della condotta di terzi.

Presupposti per il risarcimento sono il decorso di un considerevole lasso di tempo e la "consapevolezza in capo alla vittima dell’imminenza della morte o della gravissima entità delle lesioni subite" (Cass. n. 6754/11).

Per quanto concerne l’apprezzabile lasso di tempo tra l’intuizione della morte e l’effettivo decesso, si intende che tale consapevolezza non può limitarsi in un’intuizione istantanea o transeunte.

Spetta dunque all’interprete il compito di giudicare di volta in volta quale sia l’apprezzabile lasso di tempo idoneo a configurare danno catastrofale.

Nella caso della sentenza di cui sopra, sono stati 13 i minuti che sono passati dall’aggravarsi della situazione del paziente al suo decesso. Il Tribunale ha quindi statuito che “il lasso di tempo di 13 minuti, durante i quali comunque il paziente è stato sotto le cure dei sanitari, non può ritenersi apprezzabile e considerevole e non può dunque ritenersi quale causa di un danno catastrofale”, con conseguente rigetto della domanda risarcitoria.

In un precedente caso, invece, lo stesso Tribunale di Lecce aveva riconosciuto il danno catastrofale (sentenza n. 3845/2013), giudicando apprezzabile e considerevole il lasso di tempo di 33 giorni intercorso tra la lesione e la morte.  

(Tribunale, Lecce, sentenza 16/01/2019 n° 132)

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