Contratto di mutuo condizionato non idoneo come titolo esecutivo

a cura di Studio Legale Ceccarelli

Il Tribunale di Tivoli, con ordinanza 5 aprile 2019, ha stabilito che il contratto di mutuo condizionato, anche se reca la forma di atto pubblico, non è idoneo ad assumere l’efficacia di titolo esecutivo, dato che difetta dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità (art. 474 c.p.c.).

Secondo l’art. 1813 c.c. il mutuo è un contratto reale che si perfeziona con la datio rei, e non per l’effetto del mero consenso espresso dalle parti nei modi di legge.

Qualora il contratto di mutuo preveda che la somma mutuata sia rimasta indisponibile in deposito cauzionale presso la banca mutuante sino al verificarsi di condizioni future e incerte, rimesse alla volontà della parte mutuataria, tale contratto che dovrebbe essere reale diventa in realtà un contratto condizionato. Pertanto difetta della immediata consegna del denaro al mutuatario.

Quindi il contratto di mutuo condizionato non è idoneo ad essere impiegato come titolo esecutivo dal mutuante, difettando dei requisiti di cui all’art. 474 c.p.c. e perciò in tali casi deve essere disposta la sospensione dell’esecuzione.

(Tribunale di Tivoli, ordinanza 05/04/2019)

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