Sinistro stradale: il valore probatorio del verbale di polizia

a cura di Studio Legale Ceccarelli

Con l’ordinanza n. 9037 del 01/04/2019, la Cassazione Civile, sez. VI, è intervenuta in merito al valore probatorio dei verbali di polizia in caso di sinistro stradale.

Un uomo aveva impugnato la sentenza del Giudice di Pace che rigettava il suo ricorso, convalidando quindi il verbale di contestazione della Polizia Stradale, riguardante le infrazioni di cui agli articoli 146 e 148 del Codice della Strada.

Nel ricorso di legittimità il ricorrente lamentava che il Tribunale avesse assegnato fede privilegiata al verbale della Polizia Stradale, non tenendo conto che tale fede privilegiata doveva essere limitata a dichiarazioni delle parti e altri fatti attestati dal pubblico ufficiale avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

La Corte di Cassazione ribadiva il principio secondo cui l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, solo delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza. Per le altre circostanze apprese da terzi o in seguito ad altri accertamenti, invece, si tratta di materiale probatorio e quindi valutabile ed apprezzabile dal giudice, unitamente alle risultanze istruttorie raccolte o richieste dalle parti.

Per quanto riguarda la parte relativa alla “ricostruzione del sinistro”, per il collegio costituisce valutazione cui non può estendersi l’efficacia probatoria dell’atto pubblico, da valutare quindi secondo criteri di deduzione.

Nella vicenda, dato che la ricostruzione degli operanti era sorretta da elementi coerenti, l’appellante avrebbe dovuto fornire ricostruzione di valore logico prevalente. La sua, invece, non era risultata sorretta da valori logici validi al pari di quella fornita dalla Polizia Stradale. Solo su questo, dunque, il giudice di seconde cure aveva basato la sua decisione.

(Cassazione Civile, sez. VI, ordinanza n. 9037 del 01/04/2019)

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