Assicurazione obbligatoria esclusa per infortunio da attività outdoor

a cura di Studio Legale Ceccarelli

In ambito scolastico sono coperti dall’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro “gli insegnanti e gli alunni delle scuole o istituti di qualsiasi ordine e grado, anche privati, che attendono ad esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche” (D.P.R. n. 1124/1965 - art. 4, c. 1, n. 5)

Ma l’infortunio occorso ad uno studente durante un’attività scolastica outdoor rientra in questa copertura assicurativa obbligatoria?

La risposta è arrivata con la sentenza 27 marzo 2019 n. 8449 della Corte di Cassazione, sez. III civile. La Suprema Corte ha chiarito che il presupposto della copertura assicurativa resta il collegamento tra le suddette esperienze tecnico-scientifiche od esercitazioni pratiche e le attività didattiche, richiedendosi che tra le une e l’altra ricorra un nesso di derivazione eziologica e non un semplice rapporto di coincidenza cronologica e topografica. Non basta, quindi, che l’infortunio sia avvenuto sul luogo di lavoro e durante l’orario di lavoro, ma è necessario che il lavoro abbia determinato il rischio del quale l’infortunio è conseguenza.

Un elemento fondamentale per l’operatività della copertura assicurativa è la non occasionalità dello svolgimento delle attività, che il lavoratore deve svolgere in modo abituale e sistematico, anche se non in via continuativa. Tali affermazioni valgono, ovviamente, anche per gli studenti, essendo una particolare categoria di soggetti che non hanno un rapporto di lavoro e sono assicurati in via eccezionale, soltanto per gli infortuni che accadono nel corso delle esperienze e delle esercitazioni pratiche.

Bisogna perciò escludere le attività outdoor svolte nel corso di gite scolastiche dalle “esperienze ed esercitazioni pratiche” soggette a copertura assicurativa, proprio per l’eccezionalità della copertura prevista per gli studenti.

(Cassazione civile, sez. III, sentenza 27/03/2019 n. 8449)

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